834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 22 LIPG)
Per i contributi alle spese di amministrazione versati da datori di lavoro, lavoratori indipendenti e persone che non esercitano un’attività lucrativa valgono le stesse aliquote applicate dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce eventuali sussidi prelevati dal fondo di compensazione dell’indennità di perdita di guadagno per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione.
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