834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato dell’esecuzione.
Può emanare disposizioni d’esecuzione concernenti gli organi di esecuzione come pure, d’accordo con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, raccomandazioni rivolte ai contabili dell’esercito e della protezione civile, ai responsabili per l’organizzazione dei corsi di formazione dei quadri di Gioventù e Sport e agli organi responsabili dell’esecuzione del servizio civile.
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