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Commenti: Art. 26 | Omnilex
Law
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Art. 26
Art. 25a
Art. 26
836.1
LAF
Federal Act
1 gen 1953
Fonte originale
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.
Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla; esso emana le disposizioni esecutive.
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