L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31biscapoverso 3 lettera b e 64bisdella Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19523,
decreta:
[CS 1 3;RU 1996 2502]. A queste disp. corrispondono gli art. 104 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701722;FF 1999 5092). ↩
FF 1952 129 ↩
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