(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 3 LAFam)
- Per l’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto si applicano i tassi seguenti:
- se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell’importo minimo legale;
- se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell’importo minimo legale;
- se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d’acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell’importo minimo legale.
- Sono considerati Stati di domicilio quelli figuranti nell’Elenco degli Stati e dei territori dell’Ufficio federale di statistica.1
- L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ripartisce gli Stati di domicilio nelle categorie di cui al capoverso 1 sulla base dei dati della Banca mondiale relativi al reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d’acquisto. Riesamina la ripartizione ogni tre anni e se del caso l’adegua. Sono determinanti i dati pubblicati dalla Banca mondiale quattro mesi prima dell’adeguamento.2
- L’UFAS pubblica nelle sue direttive un elenco degli Stati di domicilio con la loro ripartizione nelle categorie di cui al capoverso 1.3