Il diritto alle prestazioni transitorie nasce il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.
Il diritto alle prestazioni transitorie si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta.
Il diritto alle prestazioni transitorie si estingue inoltre se al momento in cui si ha diritto alla riscossione anticipata di una rendita di vecchiaia è prevedibile che al raggiungimento dell’età di riferimento si avrà diritto alle prestazioni complementari secondo la LPC1.2