Le prestazioni transitorie non sono soggette a esecuzione forzata.
Gli importi da restituire possono essere compensati con le seguenti prestazioni:
prestazioni transitorie esigibili;
prestazioni esigibili in virtù di altre leggi in materia di assicurazioni sociali, se esse prevedono questa possibilità;
prestazioni esigibili della previdenza professionale.
Prima di procedere alla compensazione, il condono dell’obbligo di restituzione di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPGA1è esaminato d’ufficio.
Se un organo incaricato dell’esecuzione ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un altro assicuratore sociale o a un istituto di previdenza, questi non possono più versare, con effetto liberatorio, le prestazioni all’assicurato nella misura della compensazione.