Per il ricevimento e l’esame delle domande nonché la determinazione e il versamento delle prestazioni transitorie sono competenti gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC1del Cantone in cui i beneficiari hanno il domicilio.
La contabilità, la revisione e la responsabilità per danni da parte degli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC sono rette dalle pertinenti disposizioni della LPC.