Si applicano per analogia le seguenti disposizioni della LAVS1, incluse le eventuali deroghe alla LPGA2, che disciplinano:
il trattamento di dati personali, articolo 49a LAVS3;
la comunicazione di dati, articolo 50a LAVS;
l’assegnazione del numero d’assicurato, articolo 50c LAVS;
l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato quale numero d’assicurazione sociale, articolo 50d LAVS;
la comunicazione del numero d’assicurato nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale, articolo 50f LAVS;
le misure di sicurezza, articolo 50g LAVS.
Gli organi di cui all’articolo 19 capoverso 1 possono accedere mediante procedura di richiamo al registro centrale delle prestazioni correnti dell’Ufficio centrale di compensazione (art. 50b LAVS).