Gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2 LPC1possono, nella loro decisione, revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto è applicabile l’articolo 55 capoversi 2–4 della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa.
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