Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge. Allo scopo di garantire un’esecuzione uniforme, può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi che ne sono incaricati.
I Cantoni forniscono ai servizi designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti di cui necessitano nell’esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, presentano al Consiglio federale un rapporto annuale e il conto annuale, con i dati statistici richiesti.
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