Per quanto non incomba alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.
I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e le comunicano al DEFR.
I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l’esecuzione e la vigilanza.
Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente.
Per l’esecuzione dei provvedimenti nell’ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano nel sistema d’informazione geografica di cui all’articolo 165e le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi, nonché gli altri oggetti necessari, e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati.1
Footnotes
Introdotto della cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863;FF 2012 1757). ↩
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