916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Fatte salve esigenze speciali, la domanda di autorizzazione deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:
il nome e l’indirizzo del domicilio, della sede sociale o della succursale del richiedente in Svizzera e i dati di contatto;
il nome e l’indirizzo del fabbricante originario del concime;
il nome commerciale del concime;
la PFC che corrisponde alla funzione attribuita al concime;
informazioni precise e complete sulle materie prime che compongono il concime, sulla composizione, sulle proprietà del concime e sulla sua efficacia; se una materia prima appartiene a una CMC, la CMC in questione deve essere indicata;
i tenori di sostanze nutritive e le proprietà del concime confermati da un’analisi;
la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 6, 7 e 10–15a OPChim1;
indicazioni esaustive sulle possibilità di utilizzazione del concime e le istruzioni per l’uso;
una bozza di etichetta conforme alle prescrizioni del capitolo 4.
L’UFAG può rinunciare ai documenti che provano l’efficacia del concime. È autorizzato a informare l’opinione pubblica del fatto che questo aspetto non è stato esaminato nell’ambito della procedura di omologazione.
Trattandosi di concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi, il fascicolo della domanda deve inoltre soddisfare le esigenze di cui agli articoli 28, 29 e 34 capoverso 2 OEDA2.
Su richiesta, nella domanda il richiedente deve allegare o menzionare prove, in particolare rapporti su ricerche scientifiche concernenti le proprietà e la sicurezza del concime, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni ufficiali, verbali di esperimenti o perizie.
I mezzi di prova di cui al capoverso 4 devono dimostrare che il concime, se utilizzato conformemente all’utilizzazione prevista, non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo.
I mezzi di prova provenienti da un altro Paese sono riconosciuti nella misura in cui nelle regioni interessate le condizioni rilevanti per l’utilizzazione del concime, dal punto di vista dell’agricoltura, della concimazione e dell’ambiente – comprese le condizioni climatiche – sono comparabili a quelle in Svizzera. I documenti devono essere forniti in una lingua ufficiale o in inglese.
Trattandosi di concimi che sono messi in commercio in quantità ridotte e localmente, in via eccezionale l’UFAG può rinunciare in parte o interamente ai dati richiesti al capoverso 1.
Se le esigenze concernenti i dati non sono adempiute, l’UFAG assegna al richiedente un termine per completarli. Se le informazioni richieste non sono fornite entro tale termine, non si entra nel merito della domanda.