916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
L’UFAG non è tenuto a completare le indicazioni e i mezzi di prova del richiedente; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti o altre rilevazioni.
La verifica della classificazione e dell’etichettatura del concime giusta l’articolo 25 capoverso 1 lettera h non avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro della verifica del controllo autonomo conformemente all’articolo 81 OPChim1.