916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
I concimi composti da organismi geneticamente modificati o che contengono questo tipo di organismi devono essere etichettati con la dicitura «ottenuto da X geneticamente modificato».
Per i concimi che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati in quantità inferiore allo 0,1 per cento in massa, in via eccezionale l’UFAG, d’intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può concedere deroghe all’obbligo di dichiarazione.
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