916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
L’importatore garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’obbligo di comunicare le forniture di concimi e all’etichettatura, comprese le disposizioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 e quelle relative ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.1
Deve essere titolare dell’autorizzazione per poter importare un concime soggetto ad autorizzazione.
Garantisce la qualità, l’esattezza e la completezza dei dati forniti nel registro dei prodotti.
Fintanto che il concime è messo in commercio, conserva i documenti che sono serviti ai fini della valutazione e della classificazione e, se necessario, li mette a disposizione delle autorità.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all n. 2 dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655). ↩
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