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Commenti: Art. 42 | Omnilex
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OCon · Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
Art. 42
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916.171
OCon
Federal Council Ordinance
1 gen 2024
Fonte originale
Si applicano le tolleranze di cui all’allegato 4 della presente ordinanza.
Non è ammesso sfruttare sistematicamente le soglie di tolleranza.
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