916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Un concime non soggetto all’obbligo di notifica secondo il diritto previgente prima del 1° gennaio 2024, deve essere registrato conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza entro il 30 giugno 2025. Le etichette dei concimi in questione, prodotte prima del 1° gennaio 2024, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2026.
Un concime notificato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino alla scadenza della validità della notifica. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica la registrazione o l’autorizzazione del concime conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.
Un concime autorizzato prima del 1° gennaio 2024 può essere messo in commercio fino alla scadenza della validità dell’autorizzazione per la messa in commercio. Qualsiasi modifica del concime o della sua etichetta implica l’obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione conformemente alle nuove disposizioni della presente ordinanza.
L’identificatore unico di formula (UFI) secondo l’articolo 15a OPChim1deve essere trasmesso all’UFAG entro il 31 dicembre 2025 per i seguenti concimi che non disponevano di un UFI prima del 1° gennaio 2022:
i concimi destinati a utilizzatori professionali;
i concimi destinati a utilizzatori privati e messi in commercio prima del 1° gennaio 2022.