Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a , 160 capoversi 1–5, 161, 164, 164a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr);
visto l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 20033sull’ingegneria genetica (LIG);
visto l’articolo 10 della legge del 1° luglio 19664sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 19915sulla protezione delle acque (LPAc);
vista la legge del 15 dicembre 20006sui prodotti chimici (LPChim);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19957sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
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