916.181ORFGAAFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nella banca genetica nazionale RFGAA sono ammesse in particolare le seguenti RFGAA:
varietà e varietà locali nate o selezionate in Svizzera;
varietà e varietà locali o genotipi che in passato rivestivano un’importanza nazionale, regionale o locale.
Le RFGAA sono ammesse nella banca genetica nazionale RFGAA se:
possono essere messe a disposizione di terzi ai sensi dell’articolo 5;
non sono protette dal diritto sulla proprietà intellettuale.
Le RFGAA di proprietà di persone fisiche e giuridiche possono essere ammesse nella banca genetica nazionale RFGAA, a condizione che i rispettivi proprietari siano disposti a metterle a disposizione nel sistema multilaterale di cui all’articolo 5.
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