Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 147a capoverso 2, 147b e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura (LAgr);
in esecuzione del Trattato internazionale del 3 novembre 20012sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura,
ordina: