916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Il DEFR emana l’elenco degli scopi d’utilizzo previsti e le rispettive caratteristiche nutrizionali particolari che danno diritto alla designazione di un alimento per animali quale alimento per animali destinato a particolari fini nutrizionali (alimento dietetico per animali).
Un alimento dietetico per animali può essere immesso sul mercato come tale soltanto se lo scopo d’utilizzo previsto è stato ripreso nell’elenco corrispondente e presenta le caratteristiche nutrizionali essenziali del corrispettivo fine nutrizionale particolare secondo il citato elenco.
I nuovi scopi d’utilizzo e le rispettive caratteristiche nutrizionali particolari sono inseriti nell’elenco dal DEFR, direttamente o su richiesta. La richiesta può essere presentata da una persona fisica o giuridica residente in Svizzera e deve essere inoltrata all’UFAG. Essa deve comprovare che:
la composizione specifica della materia prima o dell’alimento composto per animali soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto;
la materia prima o l’alimento composto per animali soddisfa i requisiti del fine nutrizionale particolare; e
la materia prima o l’alimento composto per animali non comporta effetti nocivi per la salute dell’uomo o degli animali, per l’ambiente o per il benessere degli animali.
In caso di adeguamenti dell’elenco degli scopi d’utilizzo degli alimenti dietetici per animali, il DEFR fa riferimento al corrispondente elenco dell’Unione Europea (UE).
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.