916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Lo stabilimento responsabile dell’etichettatura provvede affinché le indicazioni di etichettatura siano presenti ed esatte.
Le imprese del settore dell’alimentazione animale provvedono affinché, negli stabilimenti che sottostanno al loro controllo, tutte le informazioni fornite soddisfino i requisiti relativi all’etichettatura.
Le imprese del settore dell’alimentazione animale provvedono affinché gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo trasmettano le indicazioni di etichettatura secondo l’articolo 15 lungo l’intera filiera alimentare.
Le imprese del settore dell’alimentazione animale responsabili delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l’etichettatura devono agire con la debita attenzione per contribuire a garantire la conformità ai requisiti relativi all’etichettatura del prodotto, in particolare evitando di fornire materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali di cui essi conoscono o avrebbero dovuto presumere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, la non conformità a tali requisiti.
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