916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere immessi sul mercato solo se sono fornite le seguenti indicazioni di etichettatura:
a. il tipo di alimento per animali: «materia prima», «alimento completo per animali» o «alimento complementare per animali»; se del caso possono essere utilizzate anche le denominazioni seguenti:
1. al posto di «alimento completo per animali» la designazione «alimento completo d’allattamento»,
2. al posto di «alimento complementare per animali» la designazione «alimento minerale per animali» o «alimento complementare d’allattamento»,
3. per gli alimenti destinati agli animali da compagnia diversi da gatti e cani: al posto di «alimento completo per animali» o «alimento complementare per animali» la designazione «alimento composto per animali»;
b. il nome o la ditta nonché l’indirizzo dello stabilimento responsabile dell’etichettatura;
c. il numero di omologazione, se necessario al fine dell’esercizio dell’attività, dello stabilimento responsabile dell’etichettatura secondo gli articoli 48 capoversi 1 e 2 e 54 capoverso 1;
d. il numero di riferimento della partita o del lotto;
e. la quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di massa o di volume per i prodotti liquidi;
f. l’elenco degli additivi per alimenti per animali la cui dichiarazione sull’etichetta è obbligatoria, preceduto dalla dicitura «additivi»;
g. il tenore d’acqua, se prescritto.
Il DEFR stabilisce i requisiti complementari relativi all’etichettatura per i diversi tipi di alimenti per animali.
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