916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali possono essere immessi sul mercato unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti devono essere sigillati in modo che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa quindi essere riutilizzato.
Possono essere immessi sul mercato sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati le materie prime, gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali seguenti:
le materie prime senza fini nutrizionali particolari;
gli alimenti composti per animali ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi;
le consegne tra produttori di alimenti composti o alimenti dietetici per animali;
gli alimenti composti per animali, compresi gli alimenti dietetici per animali, nonché le materie prime destinate a fini nutrizionali particolari, direttamente dallo stabilimento di produzione all’utilizzatore finale;
gli alimenti composti o gli alimenti dietetici per animali forniti dal produttore alle ditte preposte all’imballaggio;
gli alimenti composti e gli alimenti dietetici per animali destinati all’utilizzatore finale, il cui peso non superi i 50 chilogrammi, sempre che provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente sigillato;
i blocchi o le pietre da leccare.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.