916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Le richieste e le domande devono essere presentate all’UFAG.
Le richieste di iscrizione di un additivo per alimenti per animali nell’elenco di cui all’articolo 20 possono essere presentate da persone con domicilio in Svizzera e da ditte con sede sociale o filiale o rappresentante in Svizzera.1
Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 22 possono essere inoltrate da persone con domicilio in Svizzera e da ditte con sede sociale o filiale o rappresentante in Svizzera, a meno che sia stato convenuto, tramite accordo con il Paese del domicilio o della sede sociale, di non applicare questo requisito.2
Se la richiesta o la domanda non soddisfa i requisiti, l’UFAG impartisce un termine per completarla. Se le indicazioni richieste non sono fornite entro detto termine, non si entra nel merito della richiesta o della domanda.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 641) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 641) ↩
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