916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Il DEFR emana un elenco delle sostanze la cui presenza negli alimenti per animali non può superare una determinata concentrazione massima (sostanze indesiderabili). Per tali sostanze fissa la concentrazione massima consentita e le soglie d’intervento oltre le quali si devono prendere misure specifiche.
1bis. Tiene conto delle richieste di cui all’articolo 11a capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051sui biocidi.2
Nel procedere all’adeguamento dell’elenco di cui al capoverso 1, il DEFR tiene conto dell’elenco delle concentrazioni massime e delle soglie d’intervento vigenti nell’UE.
Gli alimenti per animali il cui tenore di sostanze indesiderabili supera la concentrazione massima di cui al capoverso 1 non possono essere utilizzati o immessi sul mercato come alimenti per animali.