916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
L’UFAG non è tenuto a eseguire le ispezioni in loco secondo l’articolo 48 capoverso 3 nelle imprese del settore dell’alimentazione animale che svolgono esclusivamente attività di commercianti e non detengono i prodotti nei loro locali.
Queste imprese presentano all’UFAG, nella forma richiesta, una dichiarazione attestante che gli alimenti per animali da loro immessi sul mercato soddisfano le condizioni della presente ordinanza.
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