916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Il DEFR può emanare un elenco degli alimenti per animali che sottostanno a controlli più intensi e frequenti.
Può stabilire che tali alimenti per animali possono essere importati solo presso determinati uffici doganali e che devono essere annunciati preventivamente.
L’UFAG può modificare l’elenco del DEFR di cui al capoverso 1 qualora sia modificato l’elenco corrispondente dell’UE.
Gli invii possono essere liberati soltanto se i risultati dei controlli sono disponibili e non danno adito ad alcuna contestazione.
Gli invii per i quali all’atto dell’importazione non possono essere prodotti i documenti richiesti o che non adempiono le condizioni sono respinti o distrutti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.