916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Salvo disposizioni contrarie, l’UFAG esegue la presente ordinanza. In particolare autorizza gli additivi per alimenti per animali e i fini nutrizionali degli alimenti dietetici per animali e controlla gli alimenti per animali così come le imprese a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli stessi.
L’UFAG può emanare istruzioni relative alla delimitazione tra materie prime, additivi per alimenti per animali e altri prodotti come i medicamenti veterinari. A tal fine tiene conto delle pertinenti decisioni dell’UE.
Può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare.
È autorizzato ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione per prodotto o, se il comportamento di un’impresa o di una persona lo giustifica, più campioni a spese dell’impresa o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in un nuovo imballaggio, trasforma o confeziona gli alimenti per animali.
L’indennità per i campioni che non sono forniti gratuitamente è pagata al prezzo corrente. Non hanno diritto all’indennità le imprese o le persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in un nuovo imballaggio, trasformano o confezionano gli alimenti per animali controllati.
L’UFAG può adeguare gli allegati e le relative disposizioni transitorie dell’ordi-nanza del 26 ottobre 20111sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali alle modifiche del diritto europeo, se queste sono di portata limitata.2
Per qualsiasi emergenza relativa alla salute dell’uomo o degli animali o alla protezione dell’ambiente e fatte salve le disposizioni concernenti la proprietà intellettuale, l’UFAG può fornire all’acquirente le informazioni di cui dispone in virtù del capoverso 1 qualora, dopo aver ponderato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, giunga alla conclusione che la trasmissione di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l’UFAG fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell’acquirente.