916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
L’UFAG può svolgere la sua attività di controllo in collaborazione con gli organi doganali.
Qualora l’importazione di un alimento per animali è vincolata a oneri in virtù dell’articolo 5 o 58, gli organi doganali possono prendere misure secondo le istruzioni del controllo ufficiale degli alimenti per animali.
Nell’esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati, l’UFAG conduce e coordina la procedura in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’ Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)1. L’UFAG decide con il consenso dell’UFAM e dell’USAV.
Nell’esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali diversi da quelli definiti al capoverso 3, la partecipazione dell’UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Footnotes
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩