916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Un’organizzazione di allevamento è riconosciuta, su richiesta, per la gestione di una razza di bovini, inclusi i bufali, equidi, suini, ovini, caprini, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api se:
tiene un libro genealogico e questo adempie le esigenze di cui all’articolo 6;
registrando e valutando caratteristiche zootecniche ai sensi dell’allegato 1 numero 2 adempie le esigenze di cui all’articolo 7;
dispone di un regolamento e questo adempie le esigenze di cui all’articolo 8;
nella sua area geografica dispone di un effettivo di animali da allevamento della razza abbastanza grande e di un numero sufficiente di allevatori;
garantisce un’esecuzione corretta a livello personale, tecnico e organizzativo delle sue misure zootecniche;
tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze gestite;
esegue le sue misure zootecniche in maniera neutrale e conformemente a norme tecniche internazionali generalmente riconosciute;
ha personalità giuridica propria;
gestendo un libro genealogico filiale della razza di equidi rispetta i principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico sull’origine della razza di equidi in questione;
dispone di statuti giuridicamente validi, i quali stabiliscono che:
1. può diventare membro ogni allevatore e, se sono previsti membri collettivi, ogni associazione di allevamento e ogni consorzio di allevamento,
2. l’organizzazione di allevamento è costituita da allevatori attivi,
3. l’organizzazione di allevamento è un’organizzazione di solidarietà e fornisce ai suoi membri i suoi servizi e prodotti in relazione alla gestione della razza senza scopo di lucro, e
4. l’organizzazione di allevamento ha sede in Svizzera.
Le organizzazioni di allevamento sono riconosciute separatamente per ogni razza che gestiscono.
Se per la gestione di una razza vi è già un riconoscimento, non sarà riconosciuta un’altra organizzazione se ciò potrebbe compromettere il programma zootecnico dell’organizzazione di allevamento già riconosciuta per quanto riguarda:
la conservazione delle caratteristiche della razza;
gli obiettivi del programma zootecnico; o
la conservazione della razza.
Le organizzazioni di allevamento con sede nell’Unione europea (UE) e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell’UE non necessitano di un riconoscimento ai sensi del presente articolo. Esse devono inoltrare una domanda di estensione ai sensi dell’articolo 17.
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