916.341OBMFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
Le quote del contingente sui quantitativi d’importazione stabiliti dall’UFAG secondo l’articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71–5.75 sono assegnate nella misura del 40 per cento in base al numero di animali macellati secondo l’articolo 24a .
L’avente diritto a quote del contingente è il macello secondo l’articolo 6 lettera o numero 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19951sulle epizoozie.
Il macello può cedere il suo diritto a detentori di animali secondo l’articolo 11a dell’ordinanza del 7 dicembre 19982sulla terminologia agricola, ad aziende che commerciano bestiame nonché ad aziende dedite alla trasformazione e al commercio della carne.
Per l’assegnazione delle quote del contingente gli animali macellati sono computati soltanto se al momento della notifica della macellazione alla banca dati sul traffico di animali il macello ha indicato il numero BDTA o il numero d’identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) suo o del beneficiario della cessione.3
L’UFAG assegna le quote del contingente secondo la quota sul numero totale di animali macellati fatti valere in modo legittimo. Le quote sono assegnate in percentuale. Per l’assegnazione è necessario un PGI.
Per periodo di calcolo s’intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giugno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.
Per il calcolo delle quote del contingente sono determinanti le informazioni contenute nella banca dati sul traffico di animali il 31 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento e i numeri BDTA o i numeri RIS registrati a tale data.4