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Art. 119

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

I provvedimenti di sequestro nelle zone di sorveglianza possono essere revocati:

  1. al più presto 15 giorni dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro nelle zone di protezione; e
  2. dopo che l’analisi sierologica di un numero rappresentativo di effettivi ha dato un risultato negativo.

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