916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Il veterinario cantonale provvede affinché:
i prodotti provenienti da effettivi infetti, come la carne di pollame, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell’epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn1e le aziende di destinazione siano pulite e disinfettate;
i materiali di trasporto e d’imballaggio contaminati siano disinfettati o eliminati;
ogni caso di sospetto o di epizoozia sia notificato al veterinario cantonale;
le persone esposte al contagio siano protette da tale rischio.
Sulla base di accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale può delimitare una regione a rischio elevato confinante con una zona di sorveglianza (zona di restrizione) ed estendere a essa le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza. L’estensione della zona di restrizione viene fissata dall’USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.