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Art. 12a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il certificato d’accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento.
  2. I certificati d’accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché quelli per l’estivazione sono validi fino al rientro degli animali, se questi ultimi rientrano nell’azienda detentrice da cui sono partiti e se i dati sono ancora corretti.
  3. I certificati d’accompagnamento per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione sono validi fino all’arrivo al macello, a condizione che nel frattempo gli animali non siano trasferiti in un’altra azienda detentrice di animali.

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