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Art. 13

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Gli organi d’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su richiesta, i dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d’accompagnamento.1
  2. I destinatari dei certificati d’accompagnamento possono utilizzare liberamente le indicazioni ivi contenute.
  3. I dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d’accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni in forma cartacea o elettronica.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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