916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Gli organi d’esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su richiesta, i dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d’accompagnamento.1
I destinatari dei certificati d’accompagnamento possono utilizzare liberamente le indicazioni ivi contenute.
I dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d’accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni in forma cartacea o elettronica.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.