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Art. 154

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione, il veterinario cantonale ordina per l’effettivo in questione:
    1. il sequestro semplice di 1° grado fino all’invalidazione del sospetto;
    2. l’analisi batteriologica delle placente e di tutti i feti abortiti, fino all’invalidazione del sospetto.
  2. Il sospetto risulta invalidato quando due analisi sierologiche di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi danno un risultato negativo. La seconda analisi dev’essere effettuata dai 40 ai 60 giorni dopo la prima.

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