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Art. 15dbis

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e 6 nonché lettera e costituisce il passaporto di base.1
  2. Eccettuati i casi di cui all’articolo 15f capoverso 1, il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall’UFAG.
  3. Possono essere riconosciuti:
    1. 2 le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 29 ottobre 20253sull’allevamento di animali;
    2. il gestore della banca dati sul traffico di animali;
    3. la Federazione svizzera sport equestri.
  4. Su richiesta, l’UFAG riconosce un servizio se esso:
    1. utilizza, per il rilascio del passaporto, esclusivamente il passaporto di base rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali; e
    2. garantisce che esso:
    1. rilascia normalmente i passaporti per equide entro i termini di cui all’articolo 15c capoverso 1; 2. contrassegna in modo ben visibile i passaporti per equide annullati di equidi morti.
  5. Il riconoscimento è limitato a dieci anni al massimo.
  6. Prima di ordinare un passaporto di base a Identitas AG, il servizio preposto al rilascio del passaporto verifica i dati concernenti l’equide registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA). Se ritiene che i dati nella BDTA non sono corretti e se è in possesso dell’autorizzazione del proprietario ai sensi dell’articolo 20 OIBDTA4, il servizio preposto al rilascio del passaporto può modificare i dati di cui all’articolo 15d capoverso 1 lettera d numeri 1, 3, 4, 6 e 7 della presente ordinanza nonché l’indicazione sulla razza. Il proprietario è immediatamente informato della modifica da Identitas AG.5
  7. Dopo che il gestore della banca dati sul traffico di animali ha rilasciato il passaporto di base, il servizio preposto al rilascio del passaporto non può più modificarne i dati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 1 dell’O del 29 ott. 2025 sull’allevamento di animali, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 723).

  3. RS 916.310

  4. RS 916.404.1

  5. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

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