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Art. 15e

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il proprietario deve notificare a Identitas AG i seguenti eventi entro i termini indicati qui appresso, conformemente all’articolo 19 OIBDTA1:2
    1. la nascita di un equide: entro 30 giorni;
    2. la morte o l’eutanasia di un equide: entro 30 giorni;
    3. l’importazione di un equide: entro 30 giorni;
    4. l’esportazione di un equide: entro 30 giorni;
    5. 3 il cambiamento dello scopo d’utilizzazione da animale da reddito ad animale da compagnia: entro tre giorni;
    6. il cambiamento del proprietario di un equide: entro 30 giorni;
    7. lo spostamento di un animale in un’altra azienda detentrice di animali: entro 30 giorni;
    8. la castrazione di uno stallone: entro 30 giorni.
  2. Non dev’essere effettuata alcuna notifica se:
    1. l’animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni;
    2. l’animale esportato rimane all’estero meno di 30 giorni;
    3. l’animale spostato in un’altra azienda detentrice vi rimane meno di 30 giorni.
  3. Il macello deve notificare a Identitas AG la macellazione di un equide entro tre giorni.4
  4. La persona di cui all’articolo 15a capoverso 2 che identifica un equide deve notificare entro 30 giorni a Identitas AG i dati rilevati all’atto dell’identificazione di cui all’allegato 1 numero 4 lettera k OIBDTA.5
  5. .6
  6. I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare a Identitas AG entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera l OIBDTA.7
  7. .8

Footnotes

  1. RS 916.404.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  3. Correzione del 10 dic. 2013 (RU 2013 4547).

  4. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  5. Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  6. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2243).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5449). Nuovo testo giusta l’all. 3 cifra II n. 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5449). Abrogato dall’all. 3 cifra II n. 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).

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