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Art. 17c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l’identificazione o con la verifica dell’identificazione.
  2. Essi possono registrare il decesso di un cane nella banca dati sui cani per i detentori di cani e per le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

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