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Art. 190

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina a seguito di infezioni daBrucella abortus, B. melitensis eB. suis .
  2. Il periodo d’incubazione è di 180 giorni.

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