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Art. 191

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Tutti gli effettivi di pecore e capre sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di sospetto o di infezione, all’effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.
  2. Il veterinario cantonale ordina un esame degli effettivi di pecore e capre sospetti di aver trasmesso la brucellosi all’uomo.

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