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Art. 21

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:
    1. il nome e l’indirizzo del detentore di animali;
    2. l’ubicazione dell’azienda e i dati che la caratterizzano;
    3. il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall’azienda;
    4. 1 le specie degli animali acquatici tenuti nell’azienda;
    5. 2 il volume di produzione annua degli animali acquatici o dei loro prodotti nell’azienda;
    6. 3 una descrizione dell’approvvigionamento di acqua e dello smaltimento delle acque reflue dell’azienda.
  2. Non devono essere registrate:
    1. le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari;
    2. gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione.
  3. I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a.
  4. Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente:
    1. nuove aziende soggette a registrazione;
    2. il cambio di detentore di animali;
    3. le modifiche sostanziali dei dati raccolti di cui al capoverso 1;
    4. la chiusura dell’azienda di acquacoltura.4
  5. Il servizio cantonale assegna un numero d’identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d’identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all’UFAG.
  6. L’USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.5
  7. D’intesa con l’USAV, l’UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

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