916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:
le specie degli animali acquatici tenuti nell’azienda;
il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie;
nel caso di entrate e uscite di animali acquatici, uova e seme:
1. il luogo di provenienza o di destinazione oppure le acque di provenienza o di destinazione,
2. la specie,
3. il numero o il peso totale,
4. l’età,
5. la data dell’entrata e dell’uscita;
d. nel caso di uscite di prodotti:
1. il luogo di destinazione,
2. la specie,
3. il peso totale,
4. la data dell’uscita;
e. la mortalità in ogni unità epidemiologica.1
I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.2
3 a5. .3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 6 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.