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Art. 22

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:
    1. le specie degli animali acquatici tenuti nell’azienda;
    2. il numero o il peso totale degli animali acquatici per specie;
    3. nel caso di entrate e uscite di animali acquatici, uova e seme:
    1. il luogo di provenienza o di destinazione oppure le acque di provenienza o di destinazione, 2. la specie, 3. il numero o il peso totale, 4. l’età, 5. la data dell’entrata e dell’uscita; d. nel caso di uscite di prodotti: 1. il luogo di destinazione, 2. la specie, 3. il peso totale, 4. la data dell’uscita; e. la mortalità in ogni unità epidemiologica.1
  2. I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.2 3 a5. .3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  3. Abrogati dalla cifra I dell’O del 6 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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