916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
I detentori di animali devono documentare i risultati diagnostici, le vaccinazioni e l’impiegodiprodotti a scopo terapeutico dell’effettivo omologati ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20051sui biocidi (OBioc).
Ladocumentazionedeve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della poliziaepizootica.