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Art. 22a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I detentori di animali devono documentare i risultati diagnostici, le vaccinazioni e l’impiegodiprodotti a scopo terapeutico dell’effettivo omologati ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20051sui biocidi (OBioc).
  2. Ladocumentazionedeve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della poliziaepizootica.

Footnotes

  1. RS 813.12

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