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Art. 229b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il terzo incaricato versa l’indennità a un laboratorio non appena quest’ultimo ha inserito il risultato dell’analisi di base o della prima analisi di verifica nel sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi (ARES) di cui nell’ordinanza del 27 aprile 20221concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.2
  2. La tassa ammonta a 30 franchi per campione aggregato di un massimo di 10 animali, tuttavia a un massimo di 90 franchi per effettivo di ovini.
  3. Essa viene fatturata prima del relativo periodo di analisi ed è calcolata in funzione dell’effettivo di ovini dell’anno precedente sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali. Determinante è il numero di giorni/animali.
  4. L’USAV affida a un terzo la riscossione della tassa.

Footnotes

  1. RS 916.408

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 266).

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