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Art. 229c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il terzo incaricato versa l’indennità a un laboratorio non appena quest’ultimo ha inserito il risultato dell’analisi di base o della prima analisi di verifica nel sistema d’informazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui nell’O-SISVet1.
  2. Esso fattura la parte dei costi per l’analisi dei campioni non coperta dalla tassa dei detentori di ovini al Cantone che ha commissionato l’incarico.
  3. Qualora al termine del programma di lotta risultasse un’eccedenza dalle tasse dei detentori di ovini, questa viene versata ai Cantoni. Il rimborso è calcolato in base al numero di ovini di un Cantone al 1° gennaio dell’anno del rimborso.

Footnotes

  1. RS 916.408

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