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Art. 49

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le attività che richiedono l’impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente nel laboratorio di riferimento competente.1
  2. Con l’accordo del servizio cantonale competente, l’USAV può concedere deroghe; a tal fine fissa le misure di sicurezza e i controlli. Esso decide entro 90 giorni.2
  3. Per il resto sono applicabili all’uso di organismi patogeni per gli animali l’ordinanza del 9 maggio 20123sull’impiego confinato e l’ordinanza del 10 settembre 20084sull’emissione deliberata nell’ambiente.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 13 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

  3. RS 814.912

  4. RS 814.911

  5. Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 13 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

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