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Art. 50

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.
  2. Per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile.
  3. Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l’USAV non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica.

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